CONVENZIONE PER I SOCI: POLIZZA ASSICURATIVA

La Polizza assicurativa RC a favore degli ospiti è obbligatoria per tutte le strutture ricettive, Cav e B&B e caldamente raccomandata alle LT.

Grazie alla convenzione stipulata da OspitaMi con una importante compagnia assicurativa, Italiana Assicurazioni, Gruppo Reale Mutua,  il costo annuo è veramente esiguo. Per i B&B la polizza comprende la garanzia per il cibo somministrato, sempre che l’host segua la normativa che gli compete riguardo alle norme igieniche.

La convenzione è riservata ai soci di OspitaMi in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

 

Di cosa si tratta esattamente ?

Premi e garanzie per associati OspitaMI

PER CASA VACANZA

  1. R.C. del contraente, anche in qualità di locatore di mobilio ed arredamento, massimale 1.000.000,00, danni a terzi da incendio 300.000,00,  premio annuo 60,00;
  2. opzione 1) più R.C. per i danni provocati a terzi dagli ospiti, massimale 1.000.000,00, tutela legale massimale 10.000,00 per sinistro e 50.000,00 per anno, danni a terzi da incendio 300.000,00,  premio annuo 135,00.

PER B & B

  1. R.C. del contraente, con garanzia Bed&Breakfast , massimale 1.000.000,00, premio annuo 95,00;
  2. Opzione 1) più R.C. per i danni provocati a terzi dagli ospiti, massimale 1.000.000,00, tutela legale massimale 10.000,00, danni a terzi da incendio 300.000,00,  premio annuo 175,00.

 

Di seguito un sunto delle condizioni contrattuali

ART. 5.6 GARANZIA R.C. LOCATORE DI MOBILIO E ARREDAMENTO

La garanzia opera esclusivamente in relazione alle ubicazioni per le quali è stata richiamata.

Con riferimento al fabbricato indicato sulla scheda di polizza, che l’Assicurato cede in locazione (o in comodato)

a terzi, la garanzia è prestata, nei termini di cui all’art. 5.1 “Rischio assicurato”, per la responsabilità

civile dell’Assicurato nella sua qualità di proprietario degli apparecchi domestici e dell’arredamento di sua

proprietà che si trovano in esso e che sono utilizzati dal locatario (o dal comodatario).

 

ART. 5.8 GARANZIA CONDUZIONE DEL LOCATARIO

La garanzia opera esclusivamente in relazione alle ubicazioni per le quali è stata richiamata.

La garanzia è prestata, nei termini di cui all’art. 5.1 “Rischio assicurato”, per la responsabilità civile del

soggetto a cui il Contraente, o un componente del suo nucleo familiare, ha ceduto in locazione (o in comodato)

il fabbricato, per i fatti verificatisi nell’ambito della sua vita privata e di relazione.

ART. 5.7 GARANZIA R.C. DEL BED & BREAKFAST

La garanzia opera:

• esclusivamente in relazione alle ubicazioni per le quali è stata richiamata sulla scheda di polizza;

• su dichiarazione del Contraente riportata sulla scheda di polizza, che il servizio di Bed & Breakfast è offerto, complessivamente per tutte le ubicazioni, in non più di tre camere e per non più di sei clienti.

La garanzia è prestata, nei termini di cui all’art. 5.1 “Rischio assicurato”, per la responsabilità civile

derivante al Contraente e al suo nucleo familiare dall’attività di gestione di Bed & Breakfast svolta

secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. La garanzia comprende i danni derivanti dalla somministrazione ai clienti, esclusivamente per la prima colazione, di generi alimentari e opera purché:

• i prodotti siano confezionati e non abbiano subito alcuna manipolazione da parte dell’Assicurato;

• la somministrazione e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell’assicurazione.

Come accedere alla Convenzione

L’host che vuole usufruire della convenzione deve semplicemente:

- associarsi ad OspitaMI: https://www.ospitami.it/p/aderisci

- entrare nell'area riservata ai soci e cliccare su "Pass Assicurazione obbligatoria (e non)"

- scaricate, compilare il modulo in ogni sua parte

- inviarlo  insieme alla ricevuta del bonifico all’indirizzo email indicato sul Pass stesso.

Per altre informazioni riguardanti l'assicurazione è possibile chiamare direttamente l’agenzia ai numeri riportati sul Pass specificando di essere soci OspitaMI.