CONVENZIONE PER I SOCI: POLIZZA ASSICURATIVA
La Polizza assicurativa RC a favore degli ospiti è obbligatoria per tutte le strutture ricettive, Cav e B&B e caldamente raccomandata alle LT.
Grazie alla convenzione stipulata da OspitaMi con una importante compagnia assicurativa, Italiana Assicurazioni, Gruppo Reale Mutua, il costo annuo è veramente esiguo. Per i B&B la polizza comprende la garanzia per il cibo somministrato, sempre che l’host segua la normativa che gli compete riguardo alle norme igieniche.
La convenzione è riservata ai soci di OspitaMi in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Di cosa si tratta esattamente ?
Premi e garanzie per associati OspitaMI
PER CASA VACANZA
- R.C. del contraente, anche in qualità di locatore di mobilio ed arredamento, massimale 1.000.000,00, danni a terzi da incendio 300.000,00, premio annuo 60,00;
- opzione 1) più R.C. per i danni provocati a terzi dagli ospiti, massimale 1.000.000,00, tutela legale massimale 10.000,00 per sinistro e 50.000,00 per anno, danni a terzi da incendio 300.000,00, premio annuo 135,00.
PER B & B
- R.C. del contraente, con garanzia Bed&Breakfast , massimale 1.000.000,00, premio annuo 95,00;
- Opzione 1) più R.C. per i danni provocati a terzi dagli ospiti, massimale 1.000.000,00, tutela legale massimale 10.000,00, danni a terzi da incendio 300.000,00, premio annuo 175,00.
Di seguito un sunto delle condizioni contrattuali
ART. 5.6 GARANZIA R.C. LOCATORE DI MOBILIO E ARREDAMENTO
La garanzia opera esclusivamente in relazione alle ubicazioni per le quali è stata richiamata.
Con riferimento al fabbricato indicato sulla scheda di polizza, che l’Assicurato cede in locazione (o in comodato)
a terzi, la garanzia è prestata, nei termini di cui all’art. 5.1 “Rischio assicurato”, per la responsabilità
civile dell’Assicurato nella sua qualità di proprietario degli apparecchi domestici e dell’arredamento di sua
proprietà che si trovano in esso e che sono utilizzati dal locatario (o dal comodatario).
ART. 5.8 GARANZIA CONDUZIONE DEL LOCATARIO
La garanzia opera esclusivamente in relazione alle ubicazioni per le quali è stata richiamata.
La garanzia è prestata, nei termini di cui all’art. 5.1 “Rischio assicurato”, per la responsabilità civile del
soggetto a cui il Contraente, o un componente del suo nucleo familiare, ha ceduto in locazione (o in comodato)
il fabbricato, per i fatti verificatisi nell’ambito della sua vita privata e di relazione.
ART. 5.7 GARANZIA R.C. DEL BED & BREAKFAST
La garanzia opera:
• esclusivamente in relazione alle ubicazioni per le quali è stata richiamata sulla scheda di polizza;
• su dichiarazione del Contraente riportata sulla scheda di polizza, che il servizio di Bed & Breakfast è offerto, complessivamente per tutte le ubicazioni, in non più di tre camere e per non più di sei clienti.
La garanzia è prestata, nei termini di cui all’art. 5.1 “Rischio assicurato”, per la responsabilità civile
derivante al Contraente e al suo nucleo familiare dall’attività di gestione di Bed & Breakfast svolta
secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. La garanzia comprende i danni derivanti dalla somministrazione ai clienti, esclusivamente per la prima colazione, di generi alimentari e opera purché:
• i prodotti siano confezionati e non abbiano subito alcuna manipolazione da parte dell’Assicurato;
• la somministrazione e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell’assicurazione.
Come accedere alla Convenzione
L’host che vuole usufruire della convenzione deve semplicemente:
- associarsi ad OspitaMI: https://www.ospitami.it/p/aderisci
- entrare nell'area riservata ai soci e cliccare su "Pass Assicurazione obbligatoria (e non)"
- scaricate, compilare il modulo in ogni sua parte
- inviarlo insieme alla ricevuta del bonifico all’indirizzo email indicato sul Pass stesso.
Per altre informazioni riguardanti l'assicurazione è possibile chiamare direttamente l’agenzia ai numeri riportati sul Pass specificando di essere soci OspitaMI.